Blockchain e pubblica amministrazione P.A.

Sappiamo tutti che il nostro Paese è affetto da una grave malattia compulsava chiamata burocrazia. Questa è definibile come il complesso dei pubblici funzionari.

 

È da tener conto che il nostro Paese, a causa di quelle che sono le logiche democratiche e la salvaguardia di quest’ultima forma di governo, di fatto decentralizza il potere distribuendolo a seconda delle competenze strettamente riservate, ai vari enti pubblici, quali Parlamento, regioni, Comuni, e non più oramai le province.

 

Già sin qui si può cogliere un’analogia con quella che è LA caratteristica della tecnologia Blockchain. Decentralizzazione.

 

Esattamente per il medesimo motivo per cui si definisce la blockchain inattaccabile, anche il potere essendo decentralizzato, rende impossibile, o meglio, altamente improbabile la sua usurpazione.

 

La forma di Governo infatti non è nuova a questo concetto il che rende più semplice la sua comprensione dal punto di vista strettamente logico funzionale.

 

Ma in che modo tale tecnologia potrebbe rivoluzionare il mondo dell’amministrazione pubblica?

 

Certamente la risposta non risulta banale, infatti, sono state ritenute necessarie alcune regole giuridiche al fine di garantire l’esigenza della celerità nello svolgimento e conclusione dei procedimenti, esigenza riconducibile al buon andamento delle amministrazioni inteso nell’interesse specifico del cittadino.

 

Da qui viene determinato l’obbligo perentorio in cui “ la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo”.

 

Le logiche che sottendono a tali informazioni delineano una necessità di velocizzazione dei processi che intercorrono non solo fra gli enti ma anche semplicemente tra uffici dello stesso ente.

 

A questo proposito interviene il Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

 

Con l’ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Si è proceduto a un’azione di deregolamentazione, sia semplificando il linguaggio, sia sostituendo le precedenti regole tecniche con linee guida, a cura di AgID, la cui adozione risulterà più rapida e reattiva rispetto all’evoluzione tecnologica.

 

Inoltre, come evidenziato dalla relativa relazione illustrativa del decreto legislativo n. 217/17 è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del CAD con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all’identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online. Promossa l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice. La garanzia di una maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata - ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l’intervento di un giudice caso per caso. Il rafforzamento dell’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promosso l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, sia istituendo presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale, sia aumentando la misura delle sanzioni irrogabili qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le norme. Promozione di un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendolo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione.

 

Inoltre è stata sottolineata la necessità delle amministrazioni pubbliche di adottare politiche di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante il migliore nonché il più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione ma anche di “sburocratizzazione”, (vedi art.15 CAD).

 

Fin qui si carpisce quanto la tecnologia blockchain potrebbe essere utile al raggiungimento degli obiettivi del CAD ma non solo. Infatti tutta la regolamentazione espressa dalla normativa in materia amministrativa va a concatenarsi con il CAD e con il rispetto della Costituzione, esprimendo alcuni principi base del lavoro quotidiano delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Primo fra tutti il principio della trasparenza. Sappiamo, chi meno chi più, quanto la tecnologia blockchain possa ritenersi trasparente. Quest’ultimo riguarda l’organizzazione dell’amministrazione pubblica sotto due profili, la pubblicizzazione di alcune notizie e dell’altro l’obbligo di rendere fruibili alcuni provvedimenti amministrativi anche strettamente di merito delle attività amministrative.

 

Riguardo questo secondo aspetto, la prescrizione del Codice dell’amministrazione Digitale, all’Art 12, c.1, secondo la quale le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività devono utilizzare tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di realizzare l’obiettivo della trasparenza.

 

Ad oggi tale obiettivo viene parzialmente raggiunto attraverso meccanismi informatici standard quali database cloud consultabili attraverso i siti web governativi delle amministrazioni, che però molto spesso poco fruibili.

 

Utile sicuramente, ma presumibilmente il gioco in questo caso non vale la candela, potrebbe essere interessante però dal punto di vista dell’autenticazione e nei processi di validazione dei vari uffici.

 

Un provvedimento amministrativo per non essere colto da un vizio, deve seguire specifici gradi di autorizzazioni, si pensi alla nomina di un Ministro senza firma del Presidente del Consiglio, pertanto si potrebbe ipotizzare un processo di validazione degli atti attraverso un meccanismo di di consenso basato sull’autorità del nodo a validare una specifica transazione sulla base dell’identità del nodo stesso (PoA). È stato di fatto evidenziato in “The Next Generation e-Governement” che il PoA può sembrare più familiare per gli utenti che hanno a che fare con i database in cui solo coloro che sono muniti di specifiche autorizzazioni possono modificare o aggiungere dati. Potrebbe, pertanto, essere il meccanismo di di gestione del consenso più applicabile nel settore pubblico dove sarà implementata la tecnologia blockchain.